|
|
|
Definizione di cosmetico (Articolo 1, legge 713, direttiva 76/768) |
| |
È la legge n. 713 dell'11 ottobre 1986, recepimento della direttiva 76/768 della Comunitą Europea e
suoi aggiornamenti, che disciplina in Italia la produzione e la vendita di cosmetici.
Il primo articolo si occupa innanzitutto di definire tali prodotti. Lo fa tracciandone i limiti in modo
preciso su tre punti:
- la distinzione dai medicinali
- la delimitazione della sede d'applicazione del prodotto
- l'individuazione degli scopi esclusivi o prevalenti dell'azione cosmetica.
|
| |
Definizione di cosmetico Art. 1, legge 713 |
| |
- Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse
dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca
allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori
corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
- I prodotti cosmetici non hanno finalitą terapeutica e non possono vantare attivitą terapeutiche.
Legge 713, direttiva 76/768
|
| |
| Torna indietro |
|
|
|