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Definizione di cosmetico
(Articolo 1, legge 713, direttiva 76/768)
 
È la legge n. 713 dell'11 ottobre 1986, recepimento della direttiva 76/768 della Comunitą Europea e suoi aggiornamenti, che disciplina in Italia la produzione e la vendita di cosmetici.

Il primo articolo si occupa innanzitutto di definire tali prodotti. Lo fa tracciandone i limiti in modo preciso su tre punti:
  • la distinzione dai medicinali
  • la delimitazione della sede d'applicazione del prodotto
  • l'individuazione degli scopi esclusivi o prevalenti dell'azione cosmetica.
 
Definizione di cosmetico
Art. 1, legge 713
 
  1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
  2. I prodotti cosmetici non hanno finalitą terapeutica e non possono vantare attivitą terapeutiche.
Legge 713, direttiva 76/768
 
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